Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 28/01/1977 n. 10

Art. 9 - Concessione gratuita (Abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

3. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 10 - Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza (Abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 11 - Versamento del contributo afferente alla concessione. (Abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

1. La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

2. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

Art. 12 -Destinazione dei proventi delle concessioni (Abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) Legge 27/01/1977 n.10 – Norme in materia di edificabilitàdei suoli. (Legge Bucalossi)

1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché , nel termine massimo del 30 per cento,] a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Art. 13 - Programmi pluriennali di attuazione

1. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

2. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge

3. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i Comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristi che geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

4. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

5. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

6. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titoli non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ot tobre 1971 n. 865, come modificata dalla presente legge.

7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

8. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

9. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Art. 14 - Indennità di espropriazione (La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1980, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui reca modificazioni agli articoli 16, commi 5, 6, 7, e 20, comma 3, L. 22 ottobre 1971 n. 865.)

1. Al primo comma dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974 n. 247, la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".

2. All’art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono aggiunti i seguenti commi: "L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sesan ta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926 n. 686, e successive modificazioni. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto".

3. L’art. 15 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è sostituito dal seguente: "Qualora l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell’indennità alla commissione competente per territorio di cui all’art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e la comunica all’espropriante. L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali Legge 27/01/1977 n.10 – Norme in materia di edificabilitàdei suoli. (Legge Bucalossi) le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’art. 10".

4. I primi quattro commi dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall’ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. L’intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all’assegnazione ad essa del personale necessario. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all’art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l’area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti; da 4 a 10 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Per la determinazione dell’indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.".

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional